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Decreto legislativo 239/2001

Art. 4 — Disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo

ELI /it/decreto-legislativo/2001/04/17/239/art/4parte di Decreto legislativo 239/2001
Art. 4. Disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo 1. L'ISVAP esercita la vigilanza supplementare anche nei confronti delle sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo. A tal fine si applicano le disposizioni del presente decreto ad eccezione di quelle di cui al titolo V. 2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, soggette a vigilanza globale di solvibilita' esercitata dalla autorita' di controllo di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'articolo 103, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, non sono soggette alle disposizioni del titolo IV. 3. Per l'individuazione dei rapporti di controllo e di partecipazione si fa riferimento allo stato patrimoniale della sede secondaria redatto ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Note all'art. 4: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi le note alle premesse. L'art. 90, comma 5 del succitato decreto legislativo, cosi' recita: "5. La disposizione del comma 1 non si applica alle imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri, le quali siano soggette a vigilanza globale di solvibilita' esercitata dalla autorita' di controllo di uno di questi Stati ai sensi dell'art. 91". - Per quanto riguarda il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi le note alle premesse. - L'art. 103, comma 5, del succitato decreto legislativo, cosi' recita: "5. La disposizione del comma 1 non si applica alle imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri, le quali sono soggette a vigilanza globale di solvibilita' esercitata dall'autorita' di controllo di uno di questi Stati ai sensi dell'art. 104". - Per quanto riguarda il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, vedi le note alle premesse.

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