Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 239/2001Art. 38
Decreto legislativo 239/2001

Art. 38 — Collaborazione in caso di trasferimento degli elementi costitutivi del margine

ELI /it/decreto-legislativo/2001/04/17/239/art/38parte di Decreto legislativo 239/2001
Art. 38. Collaborazione in caso di trasferimento degli elementi costitutivi del margine 1. Se un'impresa controllata o partecipata da un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ha sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP puo' chiedere all'autorita' di vigilanza dello Stato di origine le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 1. 2. L'ISVAP fornisce alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri le informazioni necessarie a queste ultime per verificare che gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' di imprese di assicurazione soggette alla vigilanza dell'ISVAP, controllate o partecipate da imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare da parte delle predette autorita', possano effettivamente essere resi disponibili per soddisfare la situazione di solvibilita' corretta di dette imprese.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 239/2001 · fonte Normattiva ↗

← Art. 37 Art. 39 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.