Decreto legislativo 239/2001
Art. 34 — Provvedimenti dell'ISVAP
Art. 34. Provvedimenti dell'ISVAP 1. Se l'ISVAP, in base alla verifica di cui all'articolo 30, ritiene che la solvibilita' di un impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' compromessa o rischia di esserlo richiede all'impresa di assicurazione di presentare un programma di intervento atto a garantire la solvibilita', anche futura, dell'impresa stessa. 2. Quando le condizioni di solvibilita' in capo all'impresa controllante non sono ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del programma di cui al comma precedente, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 20, puo': a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui all'articolo 8, nonche' le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 e le imprese di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3, comma 1, legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo; ovvero, b) imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto. Nota all'art. 34: - Per quanto riguarda la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi le note alle premesse. Il titolo II della succitata legge n. 20 del 1991, reca: "Imprese ed enti assicurativi: controllo delle partecipazioni e degli atti compiuti con societa' di gruppo".
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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