Decreto legislativo 239/2001
Art. 22 — Limiti di utilizzo di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilita'
Art. 22. Limiti di utilizzo di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilita' 1. La somma degli elementi di cui agli articoli 20 e 21, non puo' superare l'ammontare del margine di solvibilita' minimo dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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