Decreto legislativo 239/2001
Art. 13 — Metodi da utilizzare per il calcolo della situazione di solvibilita' corretta
Art. 13. Metodi da utilizzare per il calcolo della situazione di solvibilita' corretta 1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che redigono il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, nonche' le imprese che, pur non soggette a tale obbligo, redigono il bilancio consolidato secondo le disposizioni del titolo III del decreto legislativo stesso, utilizzano il metodo di cui all'articolo 14. 2. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che non redigono il bilancio consolidato ai sensi del comma 1, calcolano la situazione di solvibilita' corretta in base al metodo della deduzione e dell'aggregazione di cui all'articolo 15. 3. L'ISVAP puo' autorizzare, su richiesta dell'impresa di assicurazione di cui al comma 2, che il calcolo della situazione di solvibilita' corretta sia effettuato sulla base del metodo della deduzione del margine di solvibilita' minimo di cui all'articolo 16. L'applicazione di tale metodo puo' essere autorizzata solo se tutte le controllate e partecipate incluse nel calcolo sono valutate in bilancio secondo il criterio di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. 4. L'ISVAP, qualora ritenga che sia inopportuno o fuorviante per la valutazione della situazione di solvibilita' corretta applicare il metodo di cui all'articolo 14, puo' imporre alle imprese di assicurazione di cui al comma 1, indicandone le ragioni, l'utilizzo di uno dei metodi di calcolo di cui agli articoli 15 o 16. Note all'art. 13: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, vedi le note alle premesse. - L'art. 58, comma 1, del succitato decreto legislativo, cosi' recita: "1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione soggette alle disposizioni del presente decreto che controllano una o piu' imprese devono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dagli articoli del presente titolo". - Il titolo III del succitato decreto legislativo, reca: "Bilancio consolidato". - L'art. 16, comma 5, del succitato decreto legislativo, cosi' recita: "5. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutati, con riferimento ad una o piu' di dette imprese, anziche' secondo il criterio del costo indicato al comma 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle necessarie per il rispetto dei principi richiamati negli articoli 7 e 8 del presente decreto. Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta in base a tale metodo, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa e la differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del predetto metodo, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non distribuibile".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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