Decreto legislativo 239/2001
Art. 10 — Operazioni concluse da imprese di assicurazione diverse da quelle di cui all'articolo 2, da imprese di riassi…
Art. 10. Operazioni concluse da imprese di assicurazione diverse da quelle di cui all'articolo 2, da imprese di riassicurazione e da sedi secondarie di imprese di riassicurazione. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, si applicano anche alle imprese di assicurazione non indicate dall'articolo 2 aventi sede legale nel territorio della Repubblica, nonche' alle imprese di riassicurazione ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione autorizzate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Nota all'art. 10: - Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, vedi le note alle premesse.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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