Decreto legislativo 165/2001
Art. 32
Articolo 32 Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all'estero (Art.33-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.11 del d.lgs n.387 del 1998) 1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocita' stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonche' presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce. 2. Il trattamento economico potra' essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'unione europea o da una organizzazione o ente internazionale. 3. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero e' valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.
Modificato / richiamato da
Inserisce · 1
- D.L. 36/04 — Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilautoritativoha disposto (con l'art. 6, comma 5) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 32.
Modifica · 1
- D.L. 36/04 — Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, (in G.U. 29/06/2022, n. 150), ha disposto (con l'art. 6, comma 5) la modifica dell'art. 32, comma 3-bis.
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