Decreto legislativo 83/2001
Art. 5 — Modifiche all'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198
Art. 5. (Modifiche all'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) 1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, alla lettera a), la parola "trentesimo" e' sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo". Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, (vds. nota alle premesse): "Art. 8 (Riammissione in servizio). - 1. Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge: a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri efettivi in congedo che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 5; b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre un anno che non abbiamo superato il trentesimo anno di eta' e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 5. 2. Ai fini del transito in servizio permanente e della progressione di carriera non e' computato il servizio svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei carabinieri. 3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma quadriennale e sono incorporati col proprio grado. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comunque cessato dal servizio permanente".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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