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Decreto legislativo 83/2001

Art. 30 — Nome transitorie

ELI /it/decreto-legislativo/2001/02/28/83/art/30parte di Decreto legislativo 83/2001
Art. 30. Nome transitorie 1. Ai marescialli aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo dei sottufficiali, e' attribuito l'inquadramento con il proprio grado ed anzianita' nella qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto. 2. Ai marescialli aiutanti che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e' attribuito, con la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legisiativo 12 maggio 1995,. n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto. 3. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal 2 settembre 1995 al 31 dicembre 1995, cui e' attribuito la scatto aggiuntivo ai sensi del comma 2, per il conferimento della qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presento decreto, in luogo degli otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, e' richiesta una permanenza di almeno 7 anni nel grado. 4. Ai marescialli aiutanti con anzianita' di grado dal 1 gennaio 1996 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cio' e' attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi dei comma 2, per il conferirnento della qualifica di "luogotenente", fermi restando gli altri requisiti e condizioni richiesti dall'articolo 38-ter, corrimi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 dei presente decreto, in luogo degli otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, e' richiesta una permanenza di almeno 7 anni e sei mesi nel grado. 5. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, nonche' accertati quelli di cui " all'articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 dei presente decreto, la qualifica di "luogotenente" e' conferita ai marescialli aiutanti di maggiore anzianita' in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili. 6. Per i marescialli aiutanti che conseguono il grado con decorrenza: a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 diccmbre 2002; b) dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003; c) dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004; d) dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005; e) dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006; f) dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, e' fissato rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni. 7. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38-ter, comma 1, dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 29 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dall'articolo 38-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto. 8. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 2 che, alla data di entrata in vigore dei presente decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legislativo 1 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorre dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dall'articolo 38-ter, comma 2 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 dei presente decreto. Ai fini del conferimento della qualifica di "luogotenente", per lo stesso personale, il periodo minimo di permanenza nel grado previsto nei commi 3 e 4, e' aumentato di un periodo corrispondente a quello compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al presente comma. 9. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presene decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38-ter, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 dei presente decreto, ovvero per il personale di cui al comma 7, il conferimento della qualifica di "luogotenente" ha decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dall'articolo 38-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto. 10. Ai brigadieri capi comunque in servizio alla data di entrata in vigore dei presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' attribuito, fermi restando gli altri requisiti di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, con le seguenti modalita': a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado. 11. Agli appuntati scelti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo e' aitribuito, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 37-ter dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, con le seguenti modalita': a) al personale che alla suddetta data abbia gia' maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado. 12. Al personale di cui ai commi 10 e 11 che alla data di entrata in vigore dei presente decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37-bis, comma 1, e 37-ter, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotti dall'articolo 27 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dagli articoli 37-bis, comma 2 e 37-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotti dall'articolo 27 del presente decreto. 13. Dall'anno 2001 al 2005 il rapporto percentuale fra le promozioni disponibili per le forme di avanzamento a maresciallo aiutante di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettere a) e b), come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, puo' essere variato con decreto del Ministro dell difesa, per consentire una completa utilizzazione della disponibilita' di promozioni. 14. A decorrere dal 1 gennaio 2002, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti, il personale che riveste il grado di maresciallo capo, maresciallo ordinario e vicebrigadiere, iscritto nel quadro di avanzamento per l'anno 2001 e non promosso, e' promosso, nell'ordine del proprio ruolo, al grado superiore con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 31 dicembre dei 2001. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permnanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre 2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma. 15. Le promozioni attribuite ai semi del comma 14 ai marescialli capi non concorrono alla determinazione del limite di promozioni di cui all'articolo 38-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 dei presente decreeto. 16. Con decreto dei Ministro della difesa sono apportate disposizioni integrative e correttive alle disposizioni attuative dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, relative alle procedure dell'avanzamento "a scelta per esami'" al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno al piu' effettuarsi in due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla su materie tecnico--professionali e di cultura generale. Nota all'art. 30: - Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (vedasi nota all'art. 25): "Art. 31. - Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, e' istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti". - Per il testo dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, si veda la nota all'articolo 28.

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