Decreto legislativo 83/2001
Art. 23 — Modifiche all'art. 29 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198
Art. 23. (Modifiche all'art. 29 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) 1. All'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, le parole "degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 11, comma 13" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale del ruolo". Nota all'art. 23: - Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 29 (Reclutamento degli ispettori). - 1. Gli ispettori del reggimento corazzieri sono tratti mediante concorso interno per esami, costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale sulle materie professionali, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti ed a quello del ruolo appuntati e carabinieri dello stesso reggimento che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16. comma 2. 2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso di qualificazione professionale della durata stabilita di norma in sei mesi, da definire con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a maresciallo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso. 4. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianita' e sono restituiti al reggimento corazzieri. 5. Si osservano le disposizioni dell'art. 26, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 6. Agli ammessi al corso per la nomina a marescialli si applicano le norme contenute nel regolamento per l'istituto d'istruzione per il personale del ruolo.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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