Decreto legislativo 83/2001
Art. 19 — Modifiche all'art. 24 del decreto legislativo 12 maggio 1995,n. 198
Art. 19. (Modifiche all'art. 24 del decreto legislativo 12 maggio 1995,n. 198) 1. L'articolo 24 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e' sostituito dal seguente: "Art. 24 (Nomina a maresciallo). - 1. Agli effetti della nomina a maresciallo, che si consegue con decreto ministeriale, gli allievi che abbiano superato gli esami finali relativi ai corsi di cui agli articoli 22 e 23, sono iscritti in ruolo secondo l'ordine delle graduatoria di fine corso determinato dal punto di classificazione riportato da ciascuno di essi, in conformita' alle disposizioni contenute nel regolamento dell'Istituto di istruzione per il personale del ruolo. 2. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 22, che abbiano superato gli esami finali al termine del secondo anno, ha decorrenza dal giorno successivo alla data in cui si concludono le previste sessioni di idoneita'. 3. La nomina a maresciallo dei frequentatori del corso di cui all'articolo 23, che abbiano superato gli esami di fine corso, ha decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del corso. La data di nomina e' comunque successiva a quella conferita al maresciallo classificatosi all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria del corso di cui all'articolo 22, concluso nell'anno."
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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