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Decreto legislativo 83/2001

Art. 14 — Modifiche all'art. 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198

ELI /it/decreto-legislativo/2001/02/28/83/art/14parte di Decreto legislativo 83/2001
Art. 14. (Modifiche all'art. 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole "dieci a venti ventesimi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto a trenta trentesimi"; b) al comma 2, le parole "all'accertamento psico-attitudinale" sono sostituite dalle seguenti: "agli accertamenti attitudinali nonche' alla prova di efficienza fisica"; c) al comma 3, al primo periodo, la parola "ventesimi" e' sostituta dalla seguente: "trentesimi" ed al secondo periodo le parole "dieci ventesimi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto trentesimi"; d) al comma 4, le parole " e requisiti professionali" sono soppresse; e) al comma 5, le parole "al valore dell'Esercito" sono precedute dalle seguenti: "al valore dell'Arma dei carabinieri," f) al comma 6, le parole "l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti" sono sostituite dalle seguenti: "la Scuola Marescialli"; g) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. I termini di validita' della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori del concorso per l'ammissione al corso biennale di cui all'articolo 15 possono essere prorogati con motivata determinazione ministeriale, in caso di successivi ed analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa." Nota all'art. 14: - Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 19 (Valutazione delle prove scritta e orale e formazione della graduatoria di merito). - 1. La commissione di cui all'art. 18 assegna alla prova scritta giudicata sufficiente un punto di merito da diciotto a trenta trentesimi. 2. Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica ed agli accertamenti attitudinali nonche' alla prova di efficienza fisica e' ammesso a sostenere la prova orale. 3. La commissione assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in trentesimi. E' idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno diciotto trentesimi. 4. La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito, maggiorato dagli incrementi per gli eventuali titoli stabiliti nel bando di concorso. 5. A parita' di merito e' data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, nonche' ai figli di vittime del dovere. 6. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi marescialli presso la scuola marescialli dell'Arma dei carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, ferma restando la possibilita', nei primi venti giorni di corso di immettere ulteriori aspiranti, idonei ma non vincitori e nell'ordine di graduatoria, a compensazione delle eventuali rinunce o allontanamenti. 6-bis. I termini di validita' della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori del concorso per l'ammissione al corso biennale di cui all'articolo 15 possono essere prorogati con motivata determinazione ministeriale, in caso di successivi ed analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

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