Decreto legislativo 83/2001
Art. 10 — Modifiche all'art. 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198
Art. 10. (Modifiche all'art. 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) 1. L'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Ammissione al corso biennale). - 1, L'ammissione al corso previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito delle prove d'esame previste dall'articolo 17, comma 1, lettere b) e c), ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso. 2. Possono partecipare al concorso: a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari nonche' gli ufficiali di complemento dell'Arma che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: 1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non siano idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 17; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o lo conseguano nell'anno solare in cui e' bandito il concorso, che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso; 3) non abbiano superato il trentesimo anno di eta'; 4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della "consegna"; 5) siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; 6) non siano stati giudicati, se appartnenti ai ruoli sovrintendenti ed appuntati e carabinieri, non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio; 7) non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dall'impiego o dal servizio ovvero dalle attribuzioni del grado, o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni; b) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, qualora soddisfino le altre condizioni previste dal presente decreto, che alla data suddetta: 1) godano dei diritti civili e politici; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui e' bandito il concorso, che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso. 3) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite di eta' e' elevato a 28 anni; 4) stato civile di celibe nubile o vedovo ovvero vedova o se coniugato aver compiuto ventisei anni di eta'; 5) siano in possesso della idoneita' psico-fisica prevista dal decreto dei Ministro della difesa emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380; 6) siano in possesso di statura non inferiore ai limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 974; 7) non siano stati condannati per delitti non colposi ne' siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 8) non si trovino in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei Carabinieri; 9) siano in possesso dei requisiti morali richiesti dall'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonche' di quelli previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978. n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte; 10) non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati, ovvero destituiti da pubblici uffici; 3. I suddetti requisiti, esclusi quelli di cui al comma 2, lettera a), punto 3 e lettera b), punto 3, devono essere posseduti fino alla data dell'effettivo incorporamento. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi." Nota all'art. 10: - Per il testo dell'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, si veda la nota all'articolo 2. - La legge 1o febbraio 1989, n. 53, recante "Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1989, n. 43; si riporta il testo dell'articolo 26: "Art. 26. - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16, legge lo aprile 1981. n. 121, e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura, ordinaria". - La legge 11 luglio 1978, n. 382, recante "Norme di principio sulla disciplina militare", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203; si riporta il testo dell'articolo 17, secondo comma: "L'ammissibilita' dei militari alla conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati e' subordinata a preventivi procedimenti di accertamento soggettivo, a seguito dei quali devono essere comunque esclusi coloro il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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