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Decreto legislativo 83/2001

Art. 10 — Modifiche all'art. 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198

ELI /it/decreto-legislativo/2001/02/28/83/art/10parte di Decreto legislativo 83/2001
Art. 10. (Modifiche all'art. 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) 1. L'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Ammissione al corso biennale). - 1, L'ammissione al corso previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito delle prove d'esame previste dall'articolo 17, comma 1, lettere b) e c), ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso. 2. Possono partecipare al concorso: a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari nonche' gli ufficiali di complemento dell'Arma che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: 1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non siano idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 17; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o lo conseguano nell'anno solare in cui e' bandito il concorso, che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso; 3) non abbiano superato il trentesimo anno di eta'; 4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della "consegna"; 5) siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; 6) non siano stati giudicati, se appartnenti ai ruoli sovrintendenti ed appuntati e carabinieri, non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio; 7) non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dall'impiego o dal servizio ovvero dalle attribuzioni del grado, o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni; b) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, qualora soddisfino le altre condizioni previste dal presente decreto, che alla data suddetta: 1) godano dei diritti civili e politici; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui e' bandito il concorso, che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso. 3) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite di eta' e' elevato a 28 anni; 4) stato civile di celibe nubile o vedovo ovvero vedova o se coniugato aver compiuto ventisei anni di eta'; 5) siano in possesso della idoneita' psico-fisica prevista dal decreto dei Ministro della difesa emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380; 6) siano in possesso di statura non inferiore ai limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 974; 7) non siano stati condannati per delitti non colposi ne' siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 8) non si trovino in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei Carabinieri; 9) siano in possesso dei requisiti morali richiesti dall'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonche' di quelli previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978. n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte; 10) non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati, ovvero destituiti da pubblici uffici; 3. I suddetti requisiti, esclusi quelli di cui al comma 2, lettera a), punto 3 e lettera b), punto 3, devono essere posseduti fino alla data dell'effettivo incorporamento. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi." Nota all'art. 10: - Per il testo dell'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, si veda la nota all'articolo 2. - La legge 1o febbraio 1989, n. 53, recante "Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1989, n. 43; si riporta il testo dell'articolo 26: "Art. 26. - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16, legge lo aprile 1981. n. 121, e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura, ordinaria". - La legge 11 luglio 1978, n. 382, recante "Norme di principio sulla disciplina militare", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203; si riporta il testo dell'articolo 17, secondo comma: "L'ammissibilita' dei militari alla conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati e' subordinata a preventivi procedimenti di accertamento soggettivo, a seguito dei quali devono essere comunque esclusi coloro il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato".

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