Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 82/2001Art. 2
Decreto legislativo 82/2001

Art. 2 — Aggiunta dell'art. 4-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196

ELI /it/decreto-legislativo/2001/02/28/82/art/2parte di Decreto legislativo 82/2001
Art. 2. (Aggiunta dell'art. 4-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196) 1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' aggiunto il seguente: "Art. 4-bis. (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti). 1. Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella media" o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 82/2001 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1 Art. 3 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.