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Decreto legislativo 95/2001

Art. 8 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/2001/02/02/95/art/8parte di Decreto legislativo 95/2001
Art. 8. 1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: "Art. 7-bis - 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso. 2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello e' incorporato o al quale e' applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novita' e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.". Nota all'art. 8: - Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto1940, n. 1411, vedi note alle premesse.

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