Decreto legislativo 95/2001
Art. 23 — 1
Art. 23. 1. Dopo l'art. 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente: "Art. 12-ter - Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro e' titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera.". Nota all'art. 23: - Per la legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi note all'art. 22.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera gg)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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