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Decreto legislativo 95/2001

Art. 2 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/2001/02/02/95/art/2parte di Decreto legislativo 95/2001
Art. 2. 1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: "Art. 5-bis - 1. Un disegno o modello e' nuovo se nessun disegno o modello identico e' stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorita', anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.". Nota all'art. 2: - Per quanto riguarda il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, vedi note alle premesse.

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