Decreto legislativo 298/2000
Art. 33 — Norme varie
Art. 33. Norme varie 1. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli di grado eguale allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione. 2. Agli ufficiali dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri si applicano le leggi in vigore in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ove non diversamente disposto dal presente decreto. 3. I concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'ammissione al corso dell'Arma dei carabinieri dell'Accademia militare e per il reclutamento di ufficiali dei ruoli speciale e tecnico sono regolarmente espletati secondo la pregressa normativa. 4. Per gli Ufficiali gia' appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente ed al ruolo tecnico-operativo transitati nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni del presente decreto si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando. 5. Nell'esercizio delle funzioni proprie della specialita' di appartenenza, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico hanno le medesime attribuzioni, facolta' e competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni. 6. In relazione alle esigenze di carattere sanitario, gli ufficiali medici in servizio nell'Arma dei carabinieri, oltre alle competenze generali derivanti dal loro status di ufficiali medici delle Forze armate, hanno le seguenti attribuzioni: a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di prima e seconda istanza di cui gli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416, ed all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, allorche' vengano prese in esame pratiche relative al personale dell'Arma dei carabinieri. La commissione medico ospedaliera chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, nonche' dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, e' integrata anche da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, allorquando il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittime del dovere e in favore degli stessi militari che abbiano riportato le invalidita' indicate nelle citate leggi nell'adempimento del dovere; b) partecipano, con voto deliberativo, nel numero di due ufficiali superiori con funzioni di membro aggiunto alle sezioni del Collegio medico-legale di cui all'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, allorche' vengano prese in esame pratiche relative al personale dell'Arma dei carabinieri. 7. Al quarto periodo del comma 12 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, introdotto dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, sono abrogate le parole: "Per l'Arma dei carabinieri e". Nota all'art. 33: - La legge 11 marzo 1926, n. 416, recante "Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1926, n. 64; si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 11: "Art. 1. Per i personali civili, militari ed operai dipendenti dall'amministrazione della guerra, le pratiche tendenti al riconoscimento da causa di servizio delle ferite, lesioni ed infermita' comunque produttrici di minorazione fisica o psichica o di morte, verranno istruite a cura del comandante del corpo o del capo dell'ufficio, al quale il militare, impiegato, operaio ed agente appartiene e decise da una commissione medica presso un ospedale militare, secondo le norme indicate nei seguenti articoli". "Art. 5. Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o l'operaio puo' ricorrere alla competente Direzione di sanita' militare territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di una Commissione di seconda istanza, composta: dal direttore di sanita' militare territoriale, il quale puo' delegare un colonnello medico piu' anziano del presidente della Commissione di prima istanza, presidente; da due ufficiali superiori medici, membri. A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un impiegato della carriera direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato. La procedura prevista dal primo comma deve essere seguita anche quando vi sia discrepanza tra il parere del comandante dei Corpo o del capo ufficio e la decisione della Commissione medica ospedaliera. La commissione di seconda istanza, ove lo creda previa visita diretta, emette la propria determinazione. Tale determinazione e' considerata definitiva, salvo contrario provvedimento dell'Amministrazione centrale in sede competente". "Art. 11. Alle dipendenze del Ministero della difesa e' istituito un collegio medico-legale, articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti. Al collegio medico-legale e' assegnato il seguente personale medico: a) un generale medico in servizio permanente effettivo, presidente; b) un generale medico in servizio permanente effettivo appartenente possibilmente a forza armata diversa da quella del presidente, con funzioni di vice presidente; c) due ufficiali superiori medici dell'esercito, di cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso la Corte dei conti; d) quattro generali o colonnelli medici dell'esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello medico, un generale o un colonnello medico del Corpo sanitario aeronautico con funzioni di presidenti delle sei sezioni di cui una distaccata presso la Corte dei conti; e) quattordici ufficiali superiori medici dell'esercito, sette ufficiali superiori medici della Marina, sette ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con funzioni di membri effettivi delle sei sezioni; f) quattordici ufficiali inferiori medici dell'esercito sette ufficiali inferiori medici della marina, sette ufficiali inferiori medici del Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con funzione di membri aggiunti delle sei sezioni. I componenti del collegio sono scelti possibilmente fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica. In mancanza di maggiori generali o contrammiragli in servizio permanente, e funzioni di presidente di sezione sono affidate a maggior generali o contrammiragli in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o capitani di vascello medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente. Tra i membri effettivi ed aggiunti di cui alle lettere e) ed f) del primo comma vengono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria. Gli ufficiali medici di cui alle lettere c), d) ed f) del primo comma possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, anche se collocati in quest'ultima posizione ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336. In presenza di vacanze organiche, nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere e) ed f) del primo comma possono essere sostituiti, fino ad un terzo dell'organico predetto, da medici civili convenzionati scelti fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica, particolarmente competenti in medicina legale militare. La nomina dei componenti del collegio fatta con decreto del Ministro della difesa, da registrarsi alla Corte dei conti. Il presidente del collegio medico-legale puo' richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili che siano titolari o liberi docenti universitari. Ai predetti consulenti e' corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire ventimila per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento. Per le esigenze di funzionamento, del collegio e dei gabinetti diagnostici i competenti Ministeri disporranno l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo di sessanta elementi. Secondo le esigenze, il personale assegnato dovra' comprendere tecnici di radiologia medica, di laboratorio analisi, di elettrofonocardiografia, e di elettroencefalografia, nonche' dattilorafi, impiegati civili d'ordine, operai per analisi e gabinetti. In tutti i casi in cui si verificano nella definizione delle pratiche sanitarie arretrati di lavoro superiori agli anni due, i competenti Ministeri devono assicurare il pronto raggiungimento del suddetto organico complessivo". - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1974, n. 120; si riporta il testo dell'art. 165: "Art. 165 (Commissioni mediche ospedaliere). - Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entita' delle menomazioni deIl'integrita' fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte e' espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite: a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione; b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime; c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare. Ciascuna commissione medica ospedaliera e' composta da almeno tre ufficiali medici, compreso il presidente. La commissione e presieduta dal direttore dell'ospedale, dell'infermeria o dell'istituto medico presso cui e' costituita oppure da un ufficiale medico superiore delegato dal direttore. La commissione medica ospedaliera, allorche' si pronuncia in relazione ad istanze di militari dei Corpi di polizia, e integrata da un ufficiale medico del corpo di appartenenza del militare, con voto consultivo: per i funzionari di pubblica sicurezza interviene un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermita' o lesioni, il presidente puo' chiamare a far parte della commissione, di volta in volta e per singoli casi, un medico specialista con voto consuntivo". - La legge 13 agosto 1980, n. 466, recante "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1980, n. 230. - La legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1990, n. 250. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, concernente "Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2000, n. 4. - La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1998, n. 277. - Si trascrive il testo dell'art. 40, comma 12, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal presente decreto legislativo: "12. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, per il Corpo della Guardia di finanza e' istituita una autonoma commissione di controllo alla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10 e 11. In tale caso, le attribuzioni conferite al Ministro della difesa sono riferite al Ministro delle finanze e l'alto ufficiale di cui al comma 9 e' individuato tra quelli in congedo, della categoria dell'ausiliaria, della Guardia di finanza. Per il Corpo della Guardia di finanza, l'eccedenza di cui al comma 4 viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza utile a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello della rinnovazione del giudizio, previa attribuzione delle promozioni tabellari, e comunque entro il 31 dicembre di tale anno. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalita' di cui all'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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