Decreto legislativo 297/2000
Art. 9 — Funzioni di polizia giudiziaria militare
Art. 9. Funzioni di polizia giudiziaria militare 1. L'Arma dei carabinieri esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni e le dipendenze sancite nei codici penali militari, ferme restando le attribuzioni e le qualifiche dei comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze armate.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 9.
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