Decreto legislativo 297/2000
Art. 7 — Assolvimento dei compiti militari
Art. 7. Assolvimento dei compiti militari 1. Sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della difesa, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri individua i reparti ed il personale da impiegare per l'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 5 e 6 e ne assicura la disponibilita', nonche' l'autonomia logistica, fermo restando l'assolvimento degli altri compiti istituzionali previsti dalla legge. E' responsabile del relativo addestramento e approntamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 7.
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