Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/2000Art. 28
Decreto legislativo 297/2000

Art. 28 — Disposizioni di carattere tecnico logistico ed amministrativo

ELI /it/decreto-legislativo/2000/10/05/297/art/28parte di Decreto legislativo 297/2000
Art. 28. Disposizioni di carattere tecnico logistico ed amministrativo 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, il Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri adotta misure di razionalizzazione dell'organizzazione, della gestione e del funzionamento del sostegno tecnico, logistico ed amministrativo tese al recupero di personale da destinare al servizio d'istituto ed al miglioramento del supporto dei reparti, prevedendo anche l'affidamento di servizi a terzi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 2. Al fine di pervenire all'attuazione dei necessari adeguamenti delle procedure tecniche, logistiche ed amministrative in relazione alle specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa stabilisce con proprio decreto i settori nei quali il Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, d'intesa con il Segretario Generale della Difesa, e' autorizzato a procedere alla revisione delle relative discipline di carattere amministrativo.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/2000 · fonte Normattiva ↗

← Art. 27 Art. 29 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.