Decreto legislativo 297/2000
Art. 13 — Comando generale
Art. 13. Comando generale 1. Comando generale e' la struttura mediante la quale il Comandante generale dirige, coordina e controlla le attivita' dell'Arma. Esso, in particolare, assicura l'analisi dei fenomeni criminosi ed il raccordo delle attivita' operative condotte dai reparti dell'Arma; mantiene, per tutto cio' che non attiene ai compiti militari, i rapporti con i ministeri e con gli altri organi centrali della pubblica amministrazione nonche', nei casi previsti dalle norme in vigore, con gli organismi internazionali, fermi restando i rapporti di dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno. 2. Il Comando generale e' costituito dallo Stato Maggiore, da direzioni, reparti e uffici.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 13.
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