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Decreto legislativo 297/2000

Art. 11 — Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche, consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero

ELI /it/decreto-legislativo/2000/10/05/297/art/11parte di Decreto legislativo 297/2000
Art. 11. Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche, consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero 1. L'Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonche' degli uffici degli addetti militari all'estero. 2. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando la disponibilita' di personale appartenente a reparti speciali. 3. L'impiego del personale di cui al comma 2 e' disposto sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

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