Decreto legislativo 267/2000
Art. 90
Articolo 90 Uffici di supporto agli organi di direzione politica 1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo' prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. 2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. 3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi puo' essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.L. 90/06 — Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 11, comma 4) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 90.
- D.L. 13/02 — Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienzautoritativoha disposto (con l'art. 8, comma 2) la modifica dell'art. 90, comma 1.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 267/2000 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.