Decreto legislativo 267/2000
Art. 66
Articolo 66 Incompatibilita' per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere 1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e' incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunita' montana.
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