Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 267/2000Art. 41
Decreto legislativo 267/2000

Art. 41

ELI /it/decreto-legislativo/2000/08/18/267/art/41parte di Decreto legislativo 267/2000
Articolo 41 Adempimenti della prima seduta 1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorche' non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilita' di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69. 2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 267/2000 · fonte Normattiva ↗

← Art. 40 Art. 42 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.