Decreto legislativo 267/2000
Art. 29
Articolo 29 Comunita' isolane o di arcipelago 1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono piu' comuni puo' essere istituita, dai comuni interessati, la comunita' isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunita' montane.
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