Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 267/2000Art. 266
Decreto legislativo 267/2000

Art. 266

ELI /it/decreto-legislativo/2000/08/18/267/art/266parte di Decreto legislativo 267/2000
Articolo 266 Prescrizioni in materia di investimenti 1. Dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e per la durata del risanamento come definita dall'articolo 265 gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento ed all'emissione di prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 267/2000 · fonte Normattiva ↗

← Art. 265 Art. 267 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.