Decreto legislativo 267/2000
Art. 264
Articolo 264 Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce. 2. Con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e' fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonche' per la presentazione delle relative certificazioni.
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- D.L. 18/03 — Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economicoautoritativoha disposto (con l'art. 107, comma 7) la modifica dell'art. 264, comma 1; (con l'art. 107, comma 8) la modifica dell'art. 264, comma 2.
- D.L. 104/08 — Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253), nel modificare l'art. 107, comma 8 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (in G.U. 17/03…
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