Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 267/2000Art. 264
Decreto legislativo 267/2000

Art. 264

ELI /it/decreto-legislativo/2000/08/18/267/art/264parte di Decreto legislativo 267/2000
Articolo 264 Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce. 2. Con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e' fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonche' per la presentazione delle relative certificazioni.

Modificato / richiamato da

Modifica · 2

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 267/2000 · fonte Normattiva ↗

← Art. 263 Art. 265 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.