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Decreto legislativo 267/2000

Art. 249

ELI /it/decreto-legislativo/2000/08/18/267/art/249parte di Decreto legislativo 267/2000
Articolo 249 Limiti alla contrazione di nuovi mutui 1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni.

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