Decreto legislativo 267/2000
Art. 222
Articolo 222 Anticipazioni di tesoreria 1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le citta' metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunita' montane ai primi due titoli. 2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalita' previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.
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- D.L. 35/04 — Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 (in G.U. 07/06/2013, n.132), ha disposto (con l'art. 1, comma 9) la modifica dell'art. 222.
- D.L. 34/04 — Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151), ha disposto (con l'art. 38, comma 1-duodecies) la modifica dell'art. 222, comma 2…
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