Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 267/2000Art. 222
Decreto legislativo 267/2000

Art. 222

ELI /it/decreto-legislativo/2000/08/18/267/art/222parte di Decreto legislativo 267/2000
Articolo 222 Anticipazioni di tesoreria 1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le citta' metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunita' montane ai primi due titoli. 2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalita' previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.

Modificato / richiamato da

Modifica · 2

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 267/2000 · fonte Normattiva ↗

← Art. 221 Art. 223 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.