Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 267/2000Art. 203
Decreto legislativo 267/2000

Art. 203

ELI /it/decreto-legislativo/2000/08/18/267/art/203parte di Decreto legislativo 267/2000
Articolo 203 Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento 1. Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le seguenti condizioni : a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercito del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni. 2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli gia' in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 267/2000 · fonte Normattiva ↗

← Art. 202 Art. 204 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.