Decreto legislativo 267/2000
Art. 203
Articolo 203 Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento 1. Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le seguenti condizioni : a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercito del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni. 2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli gia' in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.
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- D.L. 35/04 — Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 (in G.U. 07/06/2013, n.132), ha disposto (con l'art. 1, comma 13) la modifica dell'art. 203.
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