Decreto legislativo 267/2000
Art. 142 — Rimozione e sospensione di amministratori locali
Art. 142. Rimozione e sospensione di amministratori locali 1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunita' montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. 2. In attesa del decreto, il prefetto puo' sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessita'. 3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.
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