Decreto legislativo 267/2000
Art. 112 — Servizi pubblici locali
Art. 112. Servizi pubblici locali 1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali. 2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge. 3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualita' dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 201/12 — Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. (2autoritativoha disposto (con l'art. 37, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'art. 112.
- L. 448/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 35, comma 12, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 112, comma 2.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 267/2000 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.