Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 216/2000Art. 31
Decreto legislativo 216/2000

Art. 31 — Modifica ai quadri I, II, VI, VII, VIII della tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n

ELI /it/decreto-legislativo/2000/06/28/216/art/31parte di Decreto legislativo 216/2000
Art. 31. Modifica ai quadri I, II, VI, VII, VIII della tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. I quadri I, II, VI e VII della tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono sostituiti dai corrispondenti quadri allegati al presente decreto. 2. Al quadro VIII della tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, la nota "a" e' sostituita dalla seguente: "a Ciclo di cinque anni: una promozione il primo, secondo, terzo, quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.". Nota all'art. 31: - Si riporta il quadro VIII della tabella I, allegata al d.lgs. n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato: "ESERCITO Quadro VIII - Ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito Grado Organico Forma di avanzamento al grado superiore Anni di minima di richiesti anzianita' grado per: Valutazione a scelta Promozione ad anzianità 1 2 3 4 5 Colonnello 3 - - - Tenente colonnello 39 scelta 7 - Maggiore 34 anzianità - 5 Capitano 65 scelta 8 anzianità 11 Tenente 46 anzianità - 6 Segue: Quadro VIII Grado Periodi minimi richiesti per la valutazione Comando o attribuzioni, servizio Imbarco 1 6 7 Colonnello - - Tenente Colonnello - - Maggiore - - Capitano - - Tenente - - Segue: Quadro VIII Grado Titoli, esami, corsi richiesti Promozioni a scelta al grado superiore 1 8 9 Colonnello - - Tenente colonnello - 4 ogni 5 anni (a) Maggiore - - Capitano - 6 Tenente - - (a) Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, terzo, quarto anno; nessuna promozione il quinto anno".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 216/2000 · fonte Normattiva ↗

← Art. 30 Art. 32 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.