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Decreto legislativo 216/2000

Art. 29 — Modifica all'articolo 69 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n

ELI /it/decreto-legislativo/2000/06/28/216/art/29parte di Decreto legislativo 216/2000
Art. 29. Modifica all'articolo 69 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. All'articolo 69 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: "10-bis. In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2004, ferme restando le dotazioni complessive nel grado di terzo cappellano militare capo, sono inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado superiore i secondi cappellani militari capo che abbiano maturato complessivamente undici anni di anzianita' di servizio nel grado di primo e secondo cappellano militare capo.". Nota all'art. 29: - Si riporta il testo dell'art. 69 del d.lgs. n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato, relativamente al comma 10: "10. Fermo restando l'organico fissato dall'art. 2 della legge 1o giugno 1961, n. 512, possono essere effettuate nuove designazioni agli uffici di vicario generale militare e di ispettore all'atto della nomina dell'ordinario militare. Entro sei mesi dalla predetta nomina il vicario generale militare e gli ispettori non confermati ai predetti uffici vengono collocati in aspettativa per riduzione di quadri con gli stessi effetti giuridico-economici previsti per gli ufficiali pari grado delle Forze armate. 10-bis. In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2004, ferme restando le dotazioni complessive nel grado di terzo cappellano militare capo, sono inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado superiore i secondi cappellani militari capo che abbiano maturato complessivamente undici anni di anzianita' di servizio nel grado di primo e secondo cappellano militare capo".

Modificato / richiamato da

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