Decreto legislativo 216/2000
Art. 22 — Modifica all'articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n
Art. 22. Modifica all'articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. Il comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "3. Fino al 2005, per la partecipazione ai concorsi, il limite di eta' del personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali di cui all'articolo 5, comma 1, e' elevato a quaranta anni. Per la partecipazione a detti concorsi non sono richiesti i requisiti di servizio previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2) del presente decreto. Al primo di detti concorsi possono partecipare anche i sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e, alla data del 1o ottobre 1995, degli ulteriori requisiti richiesti, nonche' gli ufficiali di complemento in ferma biennale o che abbiano completato detta ferma.". 2. Il comma 12 dell'articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "12. Fino al 31 dicembre 2005, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 11 e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.". Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 58 (Disposizioni varie). - 1. In attesa dell'adeguamento dell'ordinamento e dei programmi didattici delle accademie e degli istituti di formazione, gli ufficiali dei ruoli normali possono continuare ad essere reclutati ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, fino a quando non saranno emanati i decreti ministeriali di cui all'art. 3, comma 2, i concorsi per il reclutamento degli ufficiali saranno regolati sulla base della normativa previgente. 2. Per poter dare concreta attuazione all'art. 5, comma 1, ed in coerenza con la graduale riduzione delle consistenze di ufficiali di complemento diplomati, che a partire dal 2005 non saranno piu' incorporati, dal concorso che sara' bandito nell'anno 1998 la percentuale di posti destinati al personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali degli ufficiali non potra' essere inferiore al 50 per cento. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai posti destinati alle altre forme di reclutamento. 3. Fino al 2005, per la partecipazione ai concorsi, il limite di eta' del personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali di cui all'art. 5, comma 1, e' elevato a 40 anni. Per la partecipazione a detti concorsi non sono richiesti i requisiti di servizio previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2 del presente decreto. Al primo di detti concorsi possono partecipare anche i sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui all'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e, alla data del 1o ottobre 1995, degli ulteriori requisiti richiesti, nonche' gli ufficiali di complemento in ferma biennale o che abbiano completato detta ferma. 4. Ai maggiori con quindici anni di servizio dalla nomina a tenente e' corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000 e successivi, rispettivamente, il 20, il 50 ed il 100 per cento della quota spettante degli incrementi stipendiali di cui al comma 2 dell'art. 65. 5. Ai tenenti colonnelli con venticinque anni di servizio dalla nomina a tenente e' corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000 e successivi, rispettivamente, il 20, il 50 ed il 100 per cento della quota spettante degli incrementi stipendiali di cui al comma 3 dell'art. 65. 6. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente riportati nelle tabelle A, B e C allegate alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, sono gradualmente elevati secondo le decorrenze fissate dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. 7. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente riportati nelle tabelle A e B allegate alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati a 61 anni a decorrere dal 2008 per il grado di maggior generale del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per il grado di colonnello dei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dell'Arma dei trasporti e dei materiali e per il grado di colonnello dei Corpi logistici dell'Esercito nonche' per il grado di ammiraglio di divisione. Fino all'anno 2008 i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei Corpi logistici dell'Esercito sono uguali ai limiti di eta' previsti per i pari grado del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni. 8. A decorrere dal 1o gennaio 2005 i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito sono pari a 60 anni per i colonnelli, a 61 per i brigadieri generali e a 63 anni per i maggiori generali. 9. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente riportati nella tabella C allegata alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, per i gradi di generale dell'Aeronautica sono elevati di un anno a decorrere dal 2005 e di un ulteriore anno a decorrere dal 2008. Per il grado di generale di Squadra aerea sono elevati di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e di un ulteriore anno a decorrere dal 2008. 10. Per gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano validi per i periodi di comando e di attribuzioni specifiche previste per il grado rivestito dalla pregressa normativa. 11. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nei numeri massimi complessivi di tale grado, fissati per ogni Forza armata dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora si determinino eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente piu' anziano ed, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado ed, a parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano. 12. Fino al 31 dicembre 2005, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 11 e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento. 13. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organici dei gradi di colonnello e di generale dei ruoli di ciascuna Forza armata coincidono con i contingenti dei predetti gradi stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 in attuazione dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni. 14. Gli ufficiali in servizio permanente a disposizione ai sensi dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono computati negli organici dei rispettivi ruoli e permangono in tale posizione di stato fino alla cessazione dal servizio permanente. Gli stessi possono essere impiegati in tutte le cariche previste per gli ufficiali in servizio permanente. 15. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata, qualora nei rispettivi ruoli speciali del Corpo sanitario non risultino ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta' alla data indicata dal bando di concorso e in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti". - Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (v. nota all'art. 3), e' il seguente: "Art. 34 (Inquadramento nel ruolo dei marescialli). - 1. I sottufficiali, in servizio alla data del 1o settembre 1995, sono inquadrati in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianita' di servizio posseduta e l'anzianita' di grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del ruolo dei marescialli: a) nel grado di aiutante, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti, compresi quelli con qualifica di "aiutante" o di "scelto", nonche' i marescialli capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995; b) nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, i marescialli capi, nonche' i marescialli ordinari e gradi corrispondenti inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995; c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, i marescialli ordinari, nonche' i sergenti maggiori e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995. 2. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1993, n. 212, nell'arco temporale dal 1o giugno al 31 agosto 1995. 3. I marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti ai quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati, rispettivamente, nei gradi di aiutante e di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con decorrenza 31 agosto 1995, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo promosso dei quadri ordinari e straordinari. 4. L'inquadramento dei sottufficiali di cui ai precedenti comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3, avviene previa rideterminazione dell'anzianita' assoluta di grado precedentemente maturata, aumentata di anni due ai soli fini giuridici. 5. I sottufficiali, che alla data del 1o settembre 1995 rivestano il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianita' di grado, sono inquadrati alla medesima data nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel grado di provenienza. 6. I sottufficiali, che alla data del 1o settembre 1995 rivestano il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianita' di grado, sono inquadrati alla data del 1o settembre 1996 nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel grado di provenienza. 7. I sottufficiali di cui ai precedenti commi 5 e 6 vengono inquadrati ai soli fini giuridici, all'atto della successiva promozione al grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, con una anzianita' assoluta di grado pari alla meta' di quella a suo tempo maturata nel grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti e ridotta comunque nella misura necessaria affinche' non venga scavalcato nel ruolo l'ultimo sottufficiale inquadrato ai sensi del comma 3. 8. I sottufficiali, che alla data del 1o settembre 1995 rivestano il grado di sergente e gradi corrispondenti, gia' arruolati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono alla predetta data immessi nel servizio permanente con il grado posseduto e conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo due anni dal reclutamento. A tal fine non si tiene conto dell'anno di rafferma eventualmente contratta ai sensi del comma 2, dell'art. 20, della legge 10 maggio 1983, n. 212. 9. I sergenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al cessare delle cause impeditive sono sottoposti al giudizio delle commissioni di avanzamento di cui all'art. 31 della legge stessa e, se giudicati idonei, immessi nel servizio permanente con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive e successivamente inquadrati ai sensi delle presenti disposizioni. 10. Gli allievi sottufficiali, gia' arruolati alla data del 1o settembre 1995 e da reclutare nel corso del 1995 ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di sergente e gradi corrispondenti al compimento del dodicesimo mese dal reclutamento e sono immessi in servizio permanente. Il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', dopo due anni dal reclutamento. 11. I sottufficiali di cui ai commi 8 e 10 sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneita', ed inquadrati nel ruolo dei marescialli dopo cinque anni del reclutamento. 12. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria raffermati, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'art. 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, che al 1o settembre 1995 abbiano ultimato la ferma triennale, sono a tale data immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui al presente comma sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneita', ed inquadrati nel ruolo di marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8. 13. L'inquadramento dei sottufficiali di complemento con rapporto di impiego e' effettuato secondo le disposizioni del presente articolo. 14. La nomina a maresciallo e gradi corrispondenti degli allievi, reclutati nel 1998 ai sensi del precedente art. 11, e' disposta dal giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 10. 15. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie di cui al comma 2, o sospesi dalla valutazione o cancellati dai quadri di avanzamento, al venir meno delle cause impeditive, sono valutati con i medesimi criteri fissati dalle predette leggi e nell'avanzamento, prendono posto, se idonei nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi sono promossi secondo le modalita' indicate dalla citata legge n. 212 del 1983 e successivamente inquadrati al sensi del presente articolo".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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