Decreto legislativo 216/2000
Art. 11 — Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n
Art. 11. Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita' richieste alla colonna 5 delle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto legislativo.". 2. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "Le promozioni" sono inserite le seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis". Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 23 (Promozioni annuali). - 1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali e' stabilito per ciascun grado nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. 1-bis. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita' richieste alla colonna 5 delle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto legislativo. 2. Le promozioni di cui ai commi 1 e 1-bis sono conferite con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20 settembre 1980, n. 574, salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 e successive modificazioni".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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