Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 185/2000Art. 22
Decreto legislativo 185/2000

Art. 22 — Progetti finanziabili

ELI /it/decreto-legislativo/2000/04/21/185/art/22parte di Decreto legislativo 185/2000
Art. 22. Progetti finanziabili 1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione e commercializzazione di beni e servizi mediante franchising. 2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 185/2000 · fonte Normattiva ↗

← Art. 21 Art. 23 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.