Decreto legislativo 185/2000
Art. 18 — Progetti finanziabili
Art. 18. Progetti finanziabili 1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio e la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale. 2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che: a) prevedono investimenti superiori a lire 50 milioni al netto dell'IVA; b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
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Inserisce · 1
- L. 289/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 61, comma 11) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 18.
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