Decreto legislativo 185/2000
Art. 12 — Progetti finanziabili
Art. 12. Progetti finanziabili 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore. 2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA nel caso di nuove iniziative; b) prevedono investimenti superiori a lire 500 milioni al netto dell'IVA, in caso di sviluppo e consolidamento di attivita' gia' avviate; c) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 145/12 — Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimentoautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43), ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 12.
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