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Decreto legislativo 185/2000

Art. 12 — Progetti finanziabili

ELI /it/decreto-legislativo/2000/04/21/185/art/12parte di Decreto legislativo 185/2000
Art. 12. Progetti finanziabili 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore. 2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA nel caso di nuove iniziative; b) prevedono investimenti superiori a lire 500 milioni al netto dell'IVA, in caso di sviluppo e consolidamento di attivita' gia' avviate; c) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

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