Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 74/2000Art. 3
Decreto legislativo 74/2000

Art. 3 — Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

ELI /it/decreto-legislativo/2000/03/10/74/art/3parte di Decreto legislativo 74/2000
Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire tre miliardi.

Modificato / richiamato da

Modifica · 2

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 74/2000 · fonte Normattiva ↗

← Art. 2 Art. 4 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.