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Decreto legislativo 490/1999

Art. 77

ELI /it/decreto-legislativo/1999/10/29/490/art/77parte di Decreto legislativo 490/1999
Articolo 77 Indennizzo (Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 6) 1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, puo', su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi. 2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato e' tenuto a dimostrare di aver acquisito in buona fede il possesso del bene. 3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione eredita' o legato non puo' beneficiare di una posizione piu' favorevole di quella del proprio dante causa. 4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo puo' rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.

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