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Decreto legislativo 490/1999

Art. 61

ELI /it/decreto-legislativo/1999/10/29/490/art/61parte di Decreto legislativo 490/1999
Articolo 61 Esercizio della prelazione (Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 5) 1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne da' immediata comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la Regione ne da' notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicita' a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e il prezzo. 2. La regione, la provincia ed il comune, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l'eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all'alienante. 3. Il Ministero, qualora rinunci all'acquisto, emette, nel termine previsto dall'articolo 60, comma 1, il decreto di prelazione a favore dell'ente richiedente.

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