Decreto legislativo 490/1999
Art. 55
Articolo 55 Alienazioni soggette ad autorizzazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 24, 26 e 27; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 18) 1. E' soggetta ad autorizzazione del Ministero l'alienazione: a) dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni che non facciano parte del demanio storico e artistico; b) dei beni culturali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) appartenenti ad enti pubblici; c) delle collezioni o serie di oggetti indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), dichiarate a norma dell'articolo 6, comma 2, o di parti di esse. 2. Il Ministero puo' autorizzare l'alienazione dei beni culturali indicati nel comma 1, qualora non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione stessa non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento. 3. E' altresi' soggetta ad autorizzazione l'alienazione dei beni culturali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera c) appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro. L'autorizzazione e' concessa qualora non ne derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni. 4. Gli archivi degli enti pubblici ed i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici sono inalienabili.
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