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Decreto legislativo 490/1999

Art. 53

ELI /it/decreto-legislativo/1999/10/29/490/art/53parte di Decreto legislativo 490/1999
Articolo 53 Esercizio del commercio in aree di valore culturale (Legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13) 1. Con provvedimento del soprintendente o nei regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l'esercizio del commercio previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 non e' consentito o e' consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio del commercio e' subordinato al preventivo nulla osta del soprintendente che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, puo' essere concesso solo per le installazioni mobili. 2. Sono fatte salve le norme regionali emanate in applicazione dell'articolo 28, comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

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