Decreto legislativo 490/1999
Art. 47
Articolo 47 Custodia coattiva (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 14, comma 2; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 33 e 43) 1. Il Ministero ha facolta' di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza, assicurarne la conservazione o impedirne il deterioramento, oppure quando cio' si renda necessario per l'esecuzione di un intervento di restauro, incluse le eventuali indagini preliminari e la documentazione dello stato di conservazione.
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