Decreto legislativo 490/1999
Art. 42
Articolo 42 Erogazione del contributo (Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2) 1. Il contributo e' concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal proprietario. 2. Nel caso di opere eseguite a norma degli articoli 37, comma 2, e 40, commi 1 e 2, possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati. 3. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto di eventuali altri contributi pubblici.
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