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Decreto legislativo 490/1999

Art. 42

ELI /it/decreto-legislativo/1999/10/29/490/art/42parte di Decreto legislativo 490/1999
Articolo 42 Erogazione del contributo (Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2) 1. Il contributo e' concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal proprietario. 2. Nel caso di opere eseguite a norma degli articoli 37, comma 2, e 40, commi 1 e 2, possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati. 3. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto di eventuali altri contributi pubblici.

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