Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 490/1999Art. 158
Decreto legislativo 490/1999

Art. 158

ELI /it/decreto-legislativo/1999/10/29/490/art/158parte di Decreto legislativo 490/1999
Articolo 158 Colore delle facciate dei fabbricati (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 3 e 4; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2) 1. La Regione puo' ordinare che nelle localita' contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 139, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi. 2. In caso di inadempienza, la Regione provvede all'esecuzione d'ufficio.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 490/1999 · fonte Normattiva ↗

← Art. 157 Art. 159 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.