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Decreto legislativo 490/1999

Art. 156

ELI /it/decreto-legislativo/1999/10/29/490/art/156parte di Decreto legislativo 490/1999
Articolo 156 Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali (Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 10 e 11 aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 24; legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 2, comma 1, lett. d e art. 6) 1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 151 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il Ministero puo' in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione, anche in difformita' della decisione regionale. 2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l'autorizzazione prescritta dal comma 1 e' rilasciata secondo le procedure previste all'articolo 26. 3. Per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero prevista dal comma 1 e' rilasciata sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano ferme le competenze del Ministero dell'ambiente in materia di cave e torbiere.

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